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Newsletter Osservatorio Europa n.6_2013

 

OSSERVATORIO EUROPA 

NEWSLETTER n.6 - 5 novembre 2013


CONVEGNI

  • 15-16 novembre 2013, Genova. III Workshop in diritto europeo e internazionale

Il workshop, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Genova, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e dal Consiglio Notarile di Genova, tratterà i temi “L’evoluzione del dialogo tra le Corti”, “Le misure di contrasto alla crisi dei debiti sovrani nell'UE. Il punto di vista delle giurisdizioni”, “L’evoluzione del dialogo tra le Corti nella pratica (I casi ‘difficili’: la sentenza “Melloni” la “Larsson” ecc.). Attuale assetto e prospettive del diritto europeo”, “Tavola rotonda: Il futuro dell’Unione” e si terrà presso il Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, via XII Ottobre, n. 3.
L’incontro è gratuito ed è accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Locandina

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NOVITÀ LEGISLATIVE

  • 28 ottobre 2013 - La direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali del 20 ottobre 2010 è operativa anche per l’Italia.

La presente direttiva stabilisce le norme minime comuni per i paesi dell’Unione europea sul diritto all’interpretazione delle comunicazioni con l’avvocato direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso e alla traduzione scritta di tutti gli atti processuali fondamentali (in particolare, delle decisioni che privano una persona della propria libertà, degli atti contenenti i capi d’imputazione e delle sentenze) nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Vedremo, quindi, quali saranno le ricadute sul nostro processo penale.

Testo della direttiva

  •  7 ottobre 2013 - Approvata la proposta di direttiva sul diritto di accesso al difensore nel processo penale.

Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo del 10 settembre scorso, arriva anche quello del Consiglio Europeo, completando così l'iter legislativo della direttiva. Il testo approvato verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, dopodichè gli Stati membri avranno tre anni per darvi attuazione negli ordinamenti nazionali.

Testo della direttiva

Documento UCPI "La natura schizofrenica della proposta di direttiva in tema di diritto di accesso ad un difensore nel procedimento penale"

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GIURISPRUDENZA

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 210 del 18 luglio 2013

Con la pronuncia in questione la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, d.l. 341/2000, che con il suo effetto retroattivo ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442, comma 2, c.p.p. (come modificato dalla legge n. 479 del 1999) e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.
La Corte è giunta a questa conclusione poiché ha ritenuto applicabile il principio enunciato dalla Corte Edu nella sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, la quale aveva statuito l'incompatibilità all'art. 7 § 1 CEDU dell’art. 7 d.l. 341/2000 per le medesime ragioni di irretroattività della norma penale più sfavorevole; per i giudici costituzionali, infatti, questo precedente, in quanto pronunciato in un caso analogo, vincola legislatore e giudice ordinario nazionale in ragione del richiamo agli obblighi di diritto internazionale operato dall'art. 117 Cost.
Ad avviso della Consulta, inoltre, non rileva il passaggio in giudicato della sentenza di condanna – nonostante l'art. 2, comma 3, c.p. ammetta la retroattività della norma penale più sfavorevole proprio per i casi in cui sia già maturato il giudicato – poiché la declaratoria di incostituzionalità della normativa travolge qualsiasi giudicato maturato nella fattispecie concreta e lo stesso effetto può altresì derivare dagli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale, fra cui quelli di adesione alla giurisprudenza sulla CEDU.

Sentenza per esteso

  • Corte eur. dir. uomo, sentenza Del Rio c. Spagna del 21 ottobre 2013.

La Corte di Strasburgo ha condannato la Spagna per la “detenzione prolungata” di Ines Del Rio Prada, militante di spicco dell'Eta condannata nel 1989 a 3.828 anni di prigione per una serie di attentati che avevano causato la morte di 24 persone, invitando le autorità di Madrid a ''rimetterla in libertà quanto prima''. Più specificamente, la Corte europea ha riscontrato nel caso concreto una violazione del principio di non retroattività della legge penale, sancito dall’art. 7 CEDU; nel 2008, infatti, il Tribunal Supremo spagnolo aveva ritenuto applicabile retroattivamente la cd. “dottrina Parrot”, che impone di calcolare i benefici penitenziari rispetto ad ognuna delle condanne imposte, mentre la legge spagnola vigente al momento della condanna prevedeva che i benefici venissero calcolati sul cumulo delle stesse fino al massimo di permanenza in carcere (allora fissato in 30 anni).
Lo Stato spagnolo dovrà pertanto riscarcire alla ricorrente, che doveva essere scarcerata nel 2008, la somma di 30 mila euro.

Sentenza per esteso

  • Corte eur. dir. uomo, sentenza Belpietro c. Italia del 24 settembre 2013.

Con questa decisione la Corte Europa ha statuito, confermando il proprio costante orientamento sul punto, che la condanna di un giornalista alla pena detentiva per il reato di diffamazione rappresenta di per sè una violazione della libertà di espressione sancita dall’art. 10 della Convenzione.
In particolare, nel caso di specie la Corte d'Appello di Milano aveva inflitto a Maurizio Belpietro la pena di 4 mesi di reclusione, la cui esecuzione era stata sospesa, per aver omesso il controllo su un articolo pubblicato nel novembre 2004 e firmato da Raffaele Iannuzzi dal titolo “Mafia, 13 anni di scontri tra pm e carabinieri”, ritenuto diffamatorio nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte.
Lo Stato italiano dovrà versare a Belpietro 10 mila euro per i danni morali e 5 mila euro per le spese legali.

Sentenza per esteso

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